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[1]Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonche' per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera nominati in esecuzione di accordi culturali gia' ratificati e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Universita' e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

[2]per il 1966..................... L. 2.685 milioni per il 1967..................... L. 9.075 milioni per il 1968..................... L.15.425 milioni per il 1969..................... L.22.225 milioni per il 1970..................... L.28.225 milioni Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sara' destinata alle esigenze delle Universita', Facolta' e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 14 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art26 · fonte del testo