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[1]((Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonche' per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua e di lingua e letteratura straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali gia' ratificati, e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, di stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Universita' e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme;

[2]per il 1966......... L. 3.385 milioni per il 1967......... " 9.675 " per il 1968......... " 16.247,5 " per il 1969......... " 23.492,5 " per il 1970......... " 29.875 ")). Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sara' destinata alle esigenze delle Universita', Facolta' e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1967, n. 62

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La L. 24 febbraio 1967, n. 62 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, e' destinato alle esigenze delle Universita', degli Istituti di istruzione universitaria, delle Facolta' e Scuole, degli Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965." Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 9) che "Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole "e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche" sono sostituite dalle parole "e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico"".

Testo in vigore dal 14 marzo 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1966 al 14 marzo 1967. 28 parole tolte, 30 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonche' per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamentoaggiunto: , per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua tolto: straniera aggiunto: e di lingua e letteratura straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali gia' ratificatiaggiunto: , e al personale tolto: assunto a contratto per esercitazioni e ricerche, gli aggiunto: titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, di stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle … 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti sommetolto: :aggiunto: ;

per il 1966.........tolto: ............ L. 2.685 aggiunto: L. 3.385 milioni per il 1967.........tolto: ............ L. 9.075 milioni aggiunto: " 9.675 " per il 1968.........tolto: ............ L.15.425 milioni aggiunto: " 16.247,5 " per il 1969.........tolto: ............ L.22.225 milioni aggiunto: " 23.492,5 " per il 1970.........tolto: ............ L.28.225 milioni aggiunto: " 29.875 ". Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sara' destinata alle esigenze delle Universita', Facolta' e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 febbraio 1967, n. 62

    La L. 24 febbraio 1967, n. 62 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, e' destinato alle esigenze delle Universita', degli Istituti di istruzione universitaria, delle Facolta' e Scuole, degli Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965." Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 9) che "Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole "e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche" sono sostituite dalle parole "e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art26 · fonte del testo