Art. 29 — Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli Istituti superiori scientifici e culturali, degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:
tolto: per il 1966...................... L. 150 milioni per il 1967...................... L. 300 milioni per il 1968...................... L. 500 milioni per il 1969...................... L. 700 milioni per il 1970..................... L. 1.000 milioni La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuno degli enti sopra indicati e' effettuata annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenza di funzionamento dei singoli enti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art29 · fonte del testo