Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 42 — Contributo ordinario dello Stato alle Università

Con effetto dall'esercizio finanziario 1962-1963 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' elevato a lire 8.400 milioni. Tale contributo e' aumentato di lire 350 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 9.100 milioni. Dallo stesso esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare, complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia e' elevato a lire 1 miliardo. La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Universita' e a ciascun Istituto e' effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli Enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facolta' e della popolazione scolastica. Il decreto di ripartizione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art42 · fonte su Normattiva