Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970

Art. 3 — Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi

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[1]Per l'attribuzione degli effetti economici della parifica e per l'adeguamento del contributo alle classi parificate di scuola elementare funzionanti presso scuole speciali per minorati psicofisici e sensoriali e presso orfanotrofi, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, per contributi a favore di scuole elementari parificate, e' aumentato, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

[2]per il 1966...................... L. 80 milioni per il 1967...................... L. 330 milioni per il 1968...................... L. 360 milioni per il 1969...................... L. 360 milioni per il 1970...................... L. 360 milioni

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art3 · fonte del testo