Art. 31 — Assegno di studio
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[1]Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione dell'assegno di studio agli studenti universitari e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:
[2]per il 1966...................... L. 850 milioni per il 1967..................... L. 1.800 milioni per il 1968..................... L. 4.500 milioni per il 1969..................... L. 7.700 milioni per il 1970..................... L.11.300 milioni L'importo degli assegni eventualmente non conferiti puo' essere attribuito alle Opere universitarie dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per gli scopi indicati al successivo articolo 33.
Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
