Art. 8 — Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo
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[1]Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il razionale reperimento degli alunni, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica, per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo, nonche' per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti e per sussidi da corrispondere ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:
[2]per il 1966...................... L. 300 milioni per il 1967..................... L. 2.000 milioni per il 1968..................... L. 4.000 milioni per il 1969..................... L. 6.500 milioni per il 1970..................... L. 9.500 milioni
Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
