Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 32 — Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, e' stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con un progressivo aumento di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 1.800 milioni.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art32 · fonte su Normattiva