Art. 1
Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, e' autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di L. 5 miliardi. All'onere di cui al precedente comma si provvedera' per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento gia' iscritto al capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Testo vigente dal 7 settembre 1951
