All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione di lire 1 miliardo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico di appositi capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 14 maggio 1976
