E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per gli aiuti internazionali della somma di lire 2 miliardi e 500.000.000, a rimborso delle spese sostenute da detta Amministrazione, nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1950, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali.

Testo vigente dal 30 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-11;966~art1 · fonte del testo