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Sono indetti il secondo censimento generale della agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio. Il secondo censimento dell'agricoltura avra' luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento della industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971. Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-01-31;14~art1 · fonte del testo