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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sara' fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1969 al 22 dicembre 2008
