Il secondo e terzo comma dell'articolo 109 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti dai seguenti: "Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di 5 anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito. Il termine di 5 anni di cui al comma precedente vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge. La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovra' essere data con attestazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'ufficio tecnica erariale, da presentarsi all'ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta e' rilasciata dietro domanda dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione".

Testo vigente dal 26 ottobre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1046/1988

    Questione infondata
    30 novembre 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno), sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera c…

    Art. 97 cost. · Art. 109 Testo unico sul Mezzogiorno · Art. 13 Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853~art13 · fonte su Normattiva