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E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Riunione di Madrid sulla sicurezza e la cooperazione europea. Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.

Testo in vigore dal 16 marzo 1981 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1981-02-20;62~art1 · fonte del testo