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All'onere complessivo di L. 29.400.000 derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni dal 1975 al 1980 si fara' fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981. All'onere per l'anno finanziario 1981 si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1531 dello stato di previsione del suddetto Ministero per l'anno 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 novembre 1981 al 22 dicembre 2008
