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Per un ulteriore sviluppo del piano di ammodernamento e di potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 289, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 175.000 milioni. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata al comma precedente, per l'esecuzione delle opere e delle forniture richieste dalla realizzazione del piano suddetto. Per il raggiungimento delle finalita' del piano previsto dal primo comma e particolarmente per la produzione di energia elettrica o per lo sfruttamento di altre fonti di energia, nonche' per ogni altra esigenza connessa con l'esercizio ferroviario, potra' essere autorizzata, con decreti del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro, la destinazione di parte della somma ivi indicata e fino alla concorrenza dello importo massimo di lire 9000 milioni, per la costituzione o per l'aumento del capitale di enti gia' costituiti, o da costituire, rimanendo la titolarita' e la gestione dei capitali medesimi di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1142~art1 · fonte del testo