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[1]Le spese occorrenti per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto, comprese nel piano di cui all'art. 1, saranno finanziate, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 15.000 milioni, con le seguenti assegnazioni da prelevarsi dagli stanziamenti che, per i cinque esercizi finanziari qui di seguito indicati, risulteranno iscritti, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al capitolo "Rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto":

[2]lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1960-61 lire 2.000 milioni, per l'esercizio 1961-62 lire 5.000 milioni, per l'esercizio 1962-63 lire 4.000 milioni, per l'esercizio 1963-64 lire 3.000 milioni, per l'esercizio 1964-65

[3]Le spese occorrenti per il rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, incluse nello stesso piano di cui all'art. 1, saranno finanziate, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 10.000 milioni, con le seguenti assegnazioni da prelevarsi dagli stanziamenti che, per i cinque esercizi finanziari qui di seguito indicati, risulteranno iscritti, ne bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al capitolo "Rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi":

[4]lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1960-61 lire 2.000 milioni, per l'esercizio 1961-62 lire 3.000 milioni, per l'esercizio 1962-63 lire 3.000 milioni, per l'esercizio 1963-64 lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1964-65

Testo in vigore dal 11 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1142~art2 · fonte del testo