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Per l'esecuzione delle inchieste di cui al precedente articolo, relativamente ai primi tre anni, e' autorizzata la spesa di lire 877.500.000, delle quali lire 97.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1968, lire 292.500.000 a carico di ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 e lire 195 milioni a carico dell'esercizio 1971. Le somme di cui innanzi saranno corrisposte all'Istituto centrale di statistica.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-10;962~art2 · fonte del testo