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[1]All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione di lire 620 miliardi nell'anno 1985, di lire 650 miliardi nel 1986 e di lire 200 miliardi nel 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti "Misure di sostegno per il settore dell'industria navale, meccanica ed armatoriale (rifinanziamento leggi numeri 361, 598, 599 e 600 del 1982)" e "Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 giugno 1985

[2]PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARTA, Ministro della marina mercantile

[3]Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Testo in vigore dal 22 giugno 1985 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1985-06-12;295~art3 · fonte su Normattiva