Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per la costruzione delle opere di completamento (elettrificazione, impianti di segnalamento, di telecomunicazione, di blocco automatico, eccetera), e per lo approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione della linea "A", della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e piazza Risorgimento (Prati), potra' essere accordato un concorso dello Stato in trenta annualita', in misura pari alla quota annua di ammortamento ed interessi al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento della spesa, entro il limite massimo di spesa di 30 miliardi di lire. Il concorso medesimo potra' essere messo a disposizione del comune di Roma per operazioni finanziarie ai sensi degli articoli 35 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447. Per l'approvazione dei progetti e per la erogazione del contributo si applicano le norme contenute nella legge 29 dicembre 1969, n. 1042, concernente la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Testo in vigore dal 18 marzo 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-19;82~art1 · fonte del testo