Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1986 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo precedente puo' essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato. Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-18;316~art2 · fonte del testo