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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annue per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico". Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 22 dicembre 2008
