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In aggiunta alle somme gia' autorizzate con precedenti provvedimenti, e' data facolta' al Ministro per la marina di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire dieci miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati a termini del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, convertito nella legge 11 aprile 1941-XIX, n. 289.
Testo in vigore dal 19 luglio 1943 al 16 dicembre 2009
