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[1]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto, in relazione al fabbisogno, alla inscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 maggio 1943-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - ACERBO

[6]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo in vigore dal 19 luglio 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-05-31;626~art2 · fonte del testo