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[1]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto, in relazione al fabbisogno, alla inseritone nello stato di previsione del Ministero della marina delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 marzo 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 30 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-03-26;372~art2 · fonte del testo