Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministero della marina e' autorizzato ad assumere ulteriori impegni entro il limite massimo di lire 2.500.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra.
[2]Gli stanziamenti occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza di tali impegni saranno gradualmente disposti, in relazione al fabbisogno.
Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
