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[1]Il Ministero della marina e' autorizzato ad assumere ulteriori impegni entro il limite massimo di lire 2.500.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra.

[2]Gli stanziamenti occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza di tali impegni saranno gradualmente disposti, in relazione al fabbisogno.

Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-07-19;772~art1 · fonte del testo