Art. 2
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Lo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1006 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e del corrispondente capitolo per l'anno successivo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008
