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L'importo indicato all'articolo 1 sara' destinato: alla realizzazione di impianti e mezzi di esercizio interessanti i servizi per pendolari e i servizi merci; alla costruzione di opere, impianti e mezzi di esercizio per il completamento della seconda fase del piano decennale di cui alle leggi 27 aprile 1962, n. 211, 6 agosto 1967, n. 688, 28 marzo 1968, n. 374 e 25 ottobre 1968, n. 1089; all'attuazione di progetti relativi ad impianti specifici del Mezzogiorno; al quadruplicamento della Roma-Firenze; al potenziamento dei mezzi di trazione e del parco e all'ammodernamento e potenziamento degli impianti fissi della rete; all'ammodernamento e al miglioramento ambientale dei posti di lavoro; al potenziamento delle linee di collegamento della rete ferroviaria italiana con le confinanti reti ferroviarie europee, nonche' delle linee al servizio dei maggiori porti.

Testo in vigore dal 3 aprile 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-03-09;52~art2 · fonte del testo