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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del piano di cui all'articolo 1, e' autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato nell'articolo stesso, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione di: lire 110 miliardi nel 1973; lire 165 miliardi nel 1974; lire 125 miliardi nel 1975.

Testo in vigore dal 3 aprile 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-03-09;52~art4 · fonte del testo