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I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 400 miliardi saranno provveduti con operazioni di credito. A tale fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, a mano a mano che se ne presentera' il bisogno, fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di 400 miliardi. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato a concedere i mutui suddetti. I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280. L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo. Le rate d'ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate al favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

Testo in vigore dal 3 aprile 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-03-09;52~art6 · fonte del testo