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Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' fatto obbligo all'Azienda autonoma, delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 130 miliardi, dei 267 miliardi previsti dall'articolo 1, all'ammodernamento e potenziamento delle linee e degli impianti dell'Italia meridionale ed insulare. E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni, e le opere di cui all'articolo 1, pari ad almeno il 40 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Testo in vigore dal 3 aprile 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-03-09;52~art9 · fonte del testo