Provvedimento abrogato dal d.l.25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l.25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1975 al 22 dicembre 2008. 220 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I fondi occorrenti per il finanziamento dell'anzidetta spesa di 200 miliardi di lire saranno provveduti con operazioni di credito. A tal fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, a mano a mano che se ne presentera' il bisogno, fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di 200 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato a concedere i mutui suddetti. I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969 n. 280. L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionistiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-08-05;409~art2 · fonte del testo