Art. unico
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Il Commissario generale per l'Esposizione internazionale di Vancouver 1986 e' autorizzato ad utilizzare per la partecipazione italiana a detta Esposizione, oltre ai fondi gia' stanziati con legge 11 agosto 1984, n. 450, le disponibilita' residue provenienti dalla gestione relativa alla partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Tsukuba. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 9 aprile 1986 al 22 dicembre 2008
