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Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 1.665 miliardi di lire, dei quali 1.400 miliardi saranno destinati al parco del materiale rotabile, 200 miliardi agli impianti fissi di sicurezza e di segnalamento e 65 miliardi al completamento delle tre nuove officine programmate nel Mezzogiorno, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione di: lire 400 miliardi per il 1978; lire 580 miliardi per il 1979; lire 685 miliardi per il 1980. Con la legge di approvazione del bilancio annuale, si provvedera' a modificare la predetta ripartizione per adeguare gli stanziamenti inseriti in bilancio all'effettivo andamento dei pagamenti. L'importo di 1.400 miliardi per il parco del materiale rotabile sara' destinato:

  • a)ai maggiori oneri globali, per revisione prezzi e varianti, relativi alle forniture e lavorazioni occorrenti per le costruzioni di materiale rotabile affidate a carico dello stanziamento accordato con la legge 9 marzo 1973, n. 52;
  • b)ai maggiori oneri globali, per revisione prezzi e varianti relativi alle commesse di materiale rotabile affidate a carico del finanziamento approvato con la legge 14 agosto 1974, n. 377, e alla integrazione occorrente per l'allestimento di una nave traghetto da destinare ai collegamenti per la Sardegna;
  • c)a nuove costruzioni di rotabili, con particolare riguardo per le locomotive elettriche e per le vetture impiegate nei servizi viaggiatori suburbani e pendolari, nonche' per i carri destinati al trasporto intermodale;
  • d)a sperimentazione e costruzione di prototipi.

Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1978-08-18;503~art2 · fonte del testo