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Il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2 sara' sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verra' quindi approvato con decreto del Ministro dei trasporti. Il programma di utilizzo dei 200 miliardi destinati alla realizzazione degli interventi relativi agli impianti fissi di sicurezza e di segnalamento sara' altresi' sottoposto alla commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2 puo' essere articolato in piani distinti per i settori di intervento. Il programma sara' comunicato al Parlamento prima dell'emanazione dei relativi decreti ministeriali. Le eventuali variazioni al programma saranno approvate nelle stesse forme. Il Ministro dei trasporti dara' comunicazioni al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione di detto bilancio.

Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008

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