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Per gli appalti di opere che si eseguono a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dei suoi concessionari e' ammessa, in deroga all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, la facolta' di adottare nei relativi procedimenti di gara mediante licitazione privata le forme di pubblicita' di volta in volta ritenute piu' idonee in relazione all'urgenza, alla natura ed all'entita' delle opere da eseguire, secondo criteri da fissare con decreto del Ministro dei trasporti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nell'assegnazione delle commesse previste dalla presente legge, da esperire di norma con gara a licitazione privata, sono da preferire imprese, raggruppamenti di imprese o consorzi capaci di conseguire la dimensione economica, il grado di specializzazione, l'organizzazione anche per la ricerca e la esportazione adeguate alle esigenze del settore delle costruzioni ferroviarie; a tale fine si procedera' ad una selezione preliminare di qualificazione dei concorrenti da condurre dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sulla base delle capacita' produttive dimostrate dalle singole ditte e della esperienza acquisita nelle precedenti forniture per le ferrovie dello Stato e finalizzata al conseguimento di una ristrutturazione produttiva del settore. Le commesse di cui al precedente comma vengono assegnate per lotti consistenti ed omogenei ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1973, n. 52.
Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008
