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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere. Per la costruzione di opere, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di affidare a terzi particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere agli affidamenti di cui al precedente capoverso anche in economia per cottimi, secondo le norme in vigore in materia nella stessa Azienda.
Testo in vigore dal 2 settembre 1978 al 22 dicembre 2008
