Art. 3
L'ISTAT e' autorizzato a portare a termine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste dall'articolo 4-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le suddette operazioni sono disposte nell'ambito della dotazione organica complessiva e delle disponibilita' di bilancio dell'Istituto. Il personale interessa to dalle operazioni di cui al comma 1 puo' essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono attivati i rapporti di lavoro.
Testo vigente dal 4 maggio 1998
