Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 26 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-18;120~art2 · fonte su Normattiva