E' autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2001, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti italiani di cultura all'estero. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 1 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-28;251~art2 · fonte su Normattiva