Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il provveditore alle Opere pubbliche per la Basilicata, in relazione alle somme autorizzate dalla legge medesima, provvedera' a compilare un programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 della citata legge 17 maggio 1952, n. 619. Il programma di cui al precedente comma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili. Tali indicazioni sostituiranno quelle contenute nel programma compilato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;299~art2 · fonte del testo