Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 24 — Disposizioni fiscali e patrocinio legale Servizio sanitario

All'ente "Ferrovie dello Stato" continuano ad applicarsi le norme tributarie alle quali e' attualmente soggetta l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Esso puo' valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali tecnici e consultivi. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ente, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni. E' in facolta' dell'amministrazione statale e, in subordine, delle regioni e degli enti locali territoriali richiedere all'ente, con preferenza sui terzi, la cessione a titolo oneroso dei beni che siano ritenuti idonei al soddisfacimento di esigenze pubbliche. Identica facolta' e' attribuita all'ente per i beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze di servizio. Fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro trovera' adeguata sistemazione, il servizio sanitario, gia' appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tutte le attivita' o passivita' derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono evidenziate nel bilancio dell'ente "Ferrovie dello Stato".

Testo vigente dal 30 maggio 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/1996

    Questione infondata
    31 maggio 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1, in relazione all'art. 5 l. 20 maggio 1970 n. 300, e 32, comma 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, l. 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato") - nella parte in cui attribuisce gli accertamenti sull'infermità per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti al servizio sanitario delle Ferrovie - in quanto tale scelta legislativa consente, da un canto, di mantenere la continuità di una lunga esperienza e tradizione professionale e tecnica specifica nel settore dei trasporti, indispensabile per la tutela della sicurezza, e, dall'altro, di mantenere l'assetto e le competenze del suddetto servizio sanitario delle "Ferrovie dello Stato" come funzione statale in attesa della riforma del Ministero dei Trasporti nel cui quadro il servizio stesso dovrà trovare adeguata sistemazione; ed in quanto, comunque, gli accertamenti compiuti dal servizio sanitario medesimo non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, tenuto anche conto della privatizzazione del rapporto di lavoro. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 24 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art24 · fonte su Normattiva