Per gli appalti di opere che si eseguono a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o per le concessioni di sola costruzione, l'Azienda medesima, in aggiunta alla normale cauzione, e' autorizzata a chiedere agli imprenditori aggiudicatari degli stessi appalti o concessioni a seguito di licitazioni private, di appalti concorsi ovvero di trattative private, idonea fidejussione bancaria di adempimento con le modalita' previste dagli articoli 54 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ragguagliata al settanta per cento dell'importo del contratto. La fidejussione di adempimento e' svincolata per scaglioni pari al dieci per cento dell'importo contrattuale ragguagliato a singole opere o forniture completate in ogni loro parte. Lo svincolo e' ragguagliato a frazioni delle singole opere o forniture, fermo restando il limite di importo per scaglioni, purche' anche le frazioni cui si riferisce lo svincolo medesimo siano regolarmente completate in ogni loro parte.

Testo vigente dal 14 febbraio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-12;17~art8 · fonte su Normattiva