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Per l'attuazione della presente legge e' stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1968, in apposito capitolo da istituire, la somma di lire 700 milioni. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1968 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
