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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione, rispettivamente di 200 milioni e di 500 milioni, dei capitoli n. 261 e 505 dello stato di previsione della spesa dell'azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;384~art3 · fonte del testo