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Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assegnare all'Universita' di Roma, a valere sulle disponibilita' di bilancio relative all'edilizia universitaria, di cui all'articolo 33, sesto comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50, un contributo di 4 miliardi, per l'acquisizione, anche mediante esproprio, e l'arredamento di edifici o gruppi di edifici che rappresentino una sede idonea alla installazione di facolta' o corsi di laurea.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 22 dicembre 2008
