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Il giudizio di idoneita' sugli edifici di cui all'articolo precedente e' affidato ad una commissione nominata dal rettore e composta dai rappresentanti delle facolta' interessate, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Universita', dall'ingegnere capo del genio civile, da un rappresentante designato dalla giunta del comune di Roma e da un rappresentante designato dalla giunta della regione Lazio. Il giudizio di congruita' sul prezzo di acquisto e' reso dall'ufficio tecnico erariale. Per le eventuali procedure espropriative e per la determinazione dell'indennita' si applicano le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;899~art2 · fonte del testo