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Il giudizio di idoneita' sugli edifici di cui all'articolo precedente e' affidato ad una commissione nominata dal rettore e composta dai rappresentanti delle facolta' interessate, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Universita', dall'ingegnere capo del genio civile, da un rappresentante designato dalla giunta del comune di Roma e da un rappresentante designato dalla giunta della regione Lazio. Il giudizio di congruita' sul prezzo di acquisto e' reso dall'ufficio tecnico erariale. Per le eventuali procedure espropriative e per la determinazione dell'indennita' si applicano le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 22 dicembre 2008
