Il Ministro per il tesoro puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'art. 1 per i quali non abbia evocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge. Nello stesso provvedimento e' fissato il termine entro il quale il liquidatore e' tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita' svolta. Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro per il tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalita' alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all'art. 4 e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2.

Testo vigente dal 28 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art5 · fonte del testo