Le spese generali per lo svolgimento delle attivita' di competenza del Ministero dei lavori pubblici per il coordinamento e per l'attuazione del programma non possono superare l'uno per cento della somma di lire 2500 milioni.

Testo vigente dal 5 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-06;82~art3 · fonte del testo